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Normativa Whistleblowing

D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione

Il D.Lgs. 24/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.G. n. 63 del 15 marzo 2023, recepisce nell’ordinamento giuridico italiano la normativa comunitaria a tutela dei soggetti che segnalano attività illecite o frodi all’interno di un’organizzazione pubblica o privata, c.d. “whistleblower”.

Rispetto alla normativa finora vigente, la legge di attuazione della Direttiva UE ha un raggio d’azione più ampio, in quanto:

 

Il decreto attuativo assegna ad ANAC il ruolo di unica Autorità nazionale competente, sia per il settore pubblico che per quello privato. L’Autorità ha inoltre il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie fino a 50.000 euro in caso di mancato adeguamento o di violazioni delle prescrizioni normative.

Legge 179/2017 sul Whistleblowing

Approvata il 15/11/2017 a tutela del dipendente pubblico e privato, prevede che sia predisposto almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante. In seguito all’attuazione della Direttiva europea in Italia, è stato abrogato l’art. 3 della normativa.

Leggi il testo completo della Legge 179/2017 >

Linee Guida

Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (PNA 2022)

Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023

“Gli ambiti e le misure oggetto del monitoraggio sono quelli definiti nella programmazione. Vale anche evidenziare che tale attività riguarda anche le misure generali diverse dalla trasparenza (…) come ad esempio la formazione, il whistleblowing, il pantouflage, la gestione del conflitto di interessi.

L’attività di monitoraggio del RPCT può avere tuttavia ad oggetto anche le attività non pianificate di cui si è venuto a conoscenza, ad esempio, a seguito di segnalazioni che pervengono al RPCT in corso d’anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità.”

Quanto all’ambito oggettivo del monitoraggio sulle misure, in via preliminare, si evidenzia che:

“(…) con riferimento alle misure generali diverse dalla trasparenza, come ad esempio la formazione, il whistleblowing, il pantouflage, la gestione del conflitto di interessi, occorre tener conto dei rilievi emersi nella relazione annuale del RPCT, concentrando l’attenzione del monitoraggio in particolare su quelle misure rispetto alle quali sono emerse criticità.”

Consulta il PNA 2022 >

Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023

L’ANAC, con la Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, ha emesso le“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, con la chiara indicazione che le segnalazioni, al fine di tutelare il segnalante, debbano essere trattate con sistemi informatizzati e crittografici.

L’obbligo di utilizzo di strumenti informatici viene enfatizzato in quanto:

 

(…) La posta elettronica ordinaria e la PEC si ritiene siano strumenti non adeguati a garantire la riservatezza.

Le Aziende e le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela della persona (dipendente, ma anche collaboratore, tirocinante, volontario ecc.) che effettua segnalazioni e richiede l’implementazione di un sistema informatico di segnalazione al fine di indirizzare la segnalazione al destinatario competente, assicurando la copertura dei dati identificativi del segnalante.

Consulta la sezione informativa sul sito di ANAC dedicata alla disciplina del whistleblowing.

Regolamento ANAC del 12 luglio 2023

Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l’esercizio del potere sanzionatorio ANAC – Delibera n. 301 – 12.07.2023

Il regolamento, emanato il 12 luglio 2023 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, si pone l’obiettivo di:

Il Regolamento conferisce ad ANAC il potere sanzionatorio d’ufficio o, a seconda dei casi, su comunicazione o esposto.

Articolo 6, comma 2-bis del D.Lgs. n. 231/2001

Articolo 6, comma 2-bis del D.Lgs. n. 231/2001 – introdotto dall’art. 2 della legge n. 179 del 2017 – che prevede l’utilizzo di almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante.

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